Magazine, 21/01/2021.
Quella sugli spostamenti verso le seconde case anche se in altre regioni è senza dubbio tra le domande più frequenti relative al Dpcm anti Covid valido dal 16 gennaio 2021. Se fino al 15 gennaio le regole erano abbastanza chiare (con la possibilità di spostarsi, se in zona gialla o arancione, in una seconda casa situata all'interno della stessa regione in cui si vive), con il nuovo Dpcm la questione è diventata improvvisamente più ambigua.
Nel testo del Dpcm la parte relativa agli spostamenti verso le seconde case è stata da molti considerata poco chiara, con il conseguente proliferare di interpretazioni diverse riguardo alla possibilità di raggiungere una seconda casa, anche se in un'altra regione. Ma come stanno davvero le cose? Si può davvero andare verso una seconda casa situata una regione diversa da quella in cui si vive? Oppure restano dei divieti da rispettare? A spiegare - si spera una volta per tutte - quali sono le regole da seguire sono le consuete Faq pubblicate sul sito del Governo, che puntualmente integrano i decreti spiegando dettagliatamente come ci si deve comportare nelle più svariate situazioni.
Ebbene, effettivamente «le diposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case». Ma occhio: «proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone arancione o rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021». E ancora più nel dettaglio: «tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)».
Proviamo ulteriormente a tradurre. Siccome la possibilità di raggiungere le seconde case fuori regione è legata al concetto di ritorno, è consentito ritornare presso la seconda casa in questione solo se ci si era trasferiti lì prima del 14 gennaio. Da questa seconda casa ci si può muovere per motivi di necessità (salute, lavoro, studio, emergenza) e poi farvi ritorno. Questa deroga è valida solo se si è proprietari della casa (non può essere la casa di un parente o di un amico) oppure titolari di un contratto di affitto non breve (più di 30 giorni) stipulato prima del 14 gennaio 2021. Quindi il succo è che non si può andare a fare un weekend al mare o in montagna approfittando di una seconda casa in un'altra regione; non è un liberi tutti, che avrebbe davvero poco senso in relazione a tutte le altre restrizioni vigenti. È semplicemente una deroga alla possibilità di fare ritorno alla propria abitazione, il cui concetto è ora esteso anche alle seconde case.
Un'ulteriore precisazione arriva dalle Faq del Governo.«Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato».