Magazine, 19/03/2021.
Il tema spostamenti è da sempre tra i più sfuggenti tra quelli relativi alle norme anti Covid-19. Fermo restando che il Decreto Legge del 13 marzo 2021 - contenente le regole in vigore fino al 6 aprile 2021 - ha confermato il divieto di spostamento tra le regioni italiane e che ovunque resta il coprifuoco in orario 22.00-05.00, ci sono dettagli che per molti continuano a rimanere oscuri. Se si può andare nelle seconde case, ad esempio, o se si può fare un'escursione fuori città.
Ecco, soffermiamoci stavolta su escursioni e trekking: si può fare una passeggiata in campagna o in montagna, insomma, lontano da tutti e immersi nella natura? La risposta effettivamente non è così semplice e anche le Faq del Governo su questo argomento sono piuttosto ambigue. Innanzitutto bisogna vedere se ci si trova in una regione arancione o rossa (le regioni gialle sono state abolite fino al 6 aprile 2021, mentre nelle eventuali regioni bianche il problema non sussiste dal momento che ogni spostamento è permesso).
Nelle regioni in zona arancione gli spostamenti sempre consentiti sono solo all'interno del proprio comune, ovviamente nel rispetto del coprifuoco. Una passeggiata entro i confini comunali - con mascherina e distanziamento interpersonale - si può fare quindi senza limiti, ma se si volesse fare una passeggiata fuori città? Tale spostamento è consentito nel caso - per esempio - si volesse passeggiare al parco e nel proprio comune non vi siano parchi. Allo stesso modo è possibile recarsi in un altro comune (sempre, però, della stessa regione) per praticare attività sportiva nel caso in cui, nel proprio comune sia impossibile praticarla (ad esempio, se si vuole giocare a tennis e nel proprio comune non ci siano campi da tennis, allora ci si può spostare). Come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre 2020, tra le attività sportive rientrano anche corsa e bicicletta, ma anche trekking e scialpinismo: nel caso si volesse praticare una di queste attività è possibile sconfinare in un altro comune della stessa regione, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva in questione e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Oltre al bisogno di avere con sè una autocertificazione, è obbligatorio mantenere la distanza di un metro (due metri per chi pratica attività sportiva) dalle altre persone ed evitare assembramenti. È infine da ricordare che per i comuni con meno di 5000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 chilometri dai relativi confini.
Per quanto riguarda le regioni in zona rossa, qui gli spostmenti sono molto più limitati. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e rispettando in ogni caso il coprifuoco (ci si può allontanare, chiaramente, nel caso ci si rechi a piedi al lavoro, o a fare la spesa, o per altre comprovate necessità, con autocertificazione). Per quanto riguarda l'attività sportiva, è consentito svolgerla esclusivamente all'interno del proprio comune, individualmente e mantenendo i due metri di distanza interpersonale. Come nelle regioni in zona arancione, però, anche in quelle in zona rossa è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (corsa, bicicletta, trekking in montagna o scialpinismo), entrare in un altro comune, sempre a patto che tale spostamento sia funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza.
Queste le regole in vigore. Detto ciò, il confine tra passeggiata nella natura (attività motoria) e trekking (attività sportiva) è molto sottile. Che differenza c'é? La prima prevede semplicemente un dispendio energetico superiore alla condizione di riposo; la seconda comporta invece situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole, o è comunque finalizzata a tali situazioni. Per cui l'unico appiglio per non incappare in divieti e infrazioni il buon senso, sia da parte dei controllori che dei controllati.