Magazine, 16/05/2020.
Nella serata di sabato 16 maggio 2020 è arrivata l'attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che segna l'entrata dell'Italia in piena fase 2. Questo decreto entra in vigore da lunedì 18 maggio 2020. «La curva epidemiologica decresce, i numeri sono quelli che ci aspettavamo. Abbiamo iniziato i test sierologici e siamo nella condizione di affrontare la fase 2 con fiducia e senso di responsabilità. Collaboriamo con le regioni».
Il premier ha ricordato che, da lunedì 18 maggio, resta il divieto di creare assembramenti, e ha invitato all'uso della mascherina nei luoghi chiusi, quelli frequentati all'aperto e dove si possono incontrare persone (in alcuni casi resta obbligatoria). Altra novità è l'autocertificazione: non si dovrà più giustificare l'uscita di casa entro i confini della propria regione, e lo spostamento al suo interno non è più soggetto a limitazioni. Ma restano vietati gli spostamenti verso altre regioni, tranne che per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza (resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).
Dal 18 maggio si possono incontrare gli amici (la novità dal 4 maggio erano stati i congiunti), a patto che nessuno abbia sintomi da Coronavirus e non si creino assembramenti. Bisogna sempre rispettare la distanza di 1 metro dalle altre persone, e resta il divieto a uscire di casa per i positivi, per chi è in quarantena e per chi avverta dei sintomi.
Quando ci si potrà spostare da una regione all'altra? Almeno fino al 2 giugno compreso resta il divieto di spostamento interregionale, poi si valuteranno i dati (sarà possibile salvo numeri in crescita in determinate regioni). Da mercoledì 3 giugno, inoltre, è prevista la riapertura delle frontiere: si potrà entrare in Italia da paesi dell’Unione Europea e dell'area Shengen (compresa la Svizzera) senza sottoporsi a isolamento preventivo di 14 giorni. Possibilità, quindi, di effettuare spostamenti da e per l’estero. Gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
Per quanto riguarda le aperture, ogni regione può introdurre misure ampliative o restrittive autonomamente. Da lunedì 18 maggio 2020 riaprono i negozi di vendita al dettaglio (tra cui quelli di abbigliamento), i parrucchieri e i centri estetici, i bar, i ristoranti, i pub, le pizzerie, le gelaterie, le pasticcerie e gli stabilimenti balneari, a patto che che le regioni adottino i protocolli di sicurezza e monitorino la curva dell'epidemia. Possibilità di allenarsi anche per le squadre di calcio, e possono aprire anche i musei. Resta una clausola di salvaguardia dello Stato che, in caso di risalita della curva epidemiologica può intervenire (qualora non lo facessero i presidenti di regione). Via libera per le funzioni religiose «con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni».
Conte, invitando alla massima prudenza, è poi passato alla data del 25 maggio, quando potranno riaprire palestre, piscine e circoli sportivi. Infine, dal 15 giugno, c'è la possibilità di spalancare le porte anche per i teatri, i cinema, le sale da concerto e le attività ludico-creative (a disposizione dei bambini un ventaglio di offerte e di attività). I sindaci possono, con ordinanze sindacali, assumere decisioni più restrittive: ad esempio per quanto riguarda le spiagge libere o i mercati rionali, ritardandone la riapertura di qualche giorno e stabilendo determinate condizioni.
Nel frattempo restano vietate le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020.