Magazine, 31/03/2021.
Nessuna zona gialla fino al 30 aprile 2021: questa la decisione presa dal Governo per contenere il contagio da Covid-19 nelle settimane dopo Pasqua (che, ricordiamo, tutta Italia passa in zona rossa: qui regole e divieti). Con l'entrata in vigore del nuovo Decreto, valido dal 7 al 30 aprile 2021, viene dunque prolungata di un mese l'abolizione della zona gialla e in tutte le regioni italiane devono essere applicate le misure delle zone arancione e rossa (è prevista comunque la possibilità di eventuali deroghe e allentamenti delle restrizioni, previa delibera del Consiglio dei Ministri).
Cosa si può fare e cosa è vietato dunque dal 7 al 30 aprile 2021? Innanzitutto, per quanto riguarda gli spostamenti, è prorogato il divieto di muoversi da una regione all'altra (se non per motivi di salute, lavoro o necessità; e nel caso con autocertificazione) ed è sempre valido il coprifuoco in orario notturno, dalle 22.00 alle 5.00; poi restano ancora chiusi bar e ristoranti (con posssibilità di effettuare servizio d'asporto e consegna a domicilio), così come teatri, musei, cinema, palestre e piscine. Nelle zone arancioni è vietato spostarsi al di fuori del proprio comune, con possibilità di fare visita ad amici e parenti in ambito comunale (non più di due persone più eventuali figli sotto i 14 anni, e una sola volta al giorno); in quelle rosse è vietato uscire di casa anche all'interno del proprio comune, se non per motivi di comprovata necessità (e le visite ad amici e parenti sono vietate). Nelle zone rosse sono inoltre chiuse le attività commerciali ritenute non indispensabili (qui l'elenco dei negozi sempre aperti in zona rossa). E nulla cambia circa gli spostamenti verso le seconde case, indipendentemente dal colore della regione.
Sul tema scuole, il Decreto conferma quanto già anticipato dal presidente del Consiglio Mario Draghi: dal 7 aprile 2021 sono aperte tutte le scuole fino alla prima media in tutte le regioni, zone rosse comprese; per quanto riguarda i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza. In relazione all'apertura e alla chiusura delle scuole non è più valida la deroga che consentiva alle singole regioni di adottare misure più severe di quelle previste dal Decreto.
Tra gli altri punti caldi, i vaccini. Il Decreto introduce l’obbligo di vaccinazione per chi esercita professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che lavorano in strutture sanitarie e socio/sanitarie (pubbliche e private), in farmacie, parafarmacie e studi professionali. I sanitari che rifiutano il vaccino sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 (salvo ripensamenti, con scadenza anticipata della sospensione). Per quanto riguarda la responsabilità penale dei vaccinatori, è infine stabilito che questi non possono essere puniti se hanno seguito le corrette procedure di somministrazione.
Di Luca Giarola