Aggiornamento: spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo 2021!
Milano, 29/01/2021.
Da zona rossa a zona gialla in 8 giorni. Nel nuovo elenco dei colori delle regioni valido da lunedì primo febbraio 2021, la Lombardia torna ad essere considerata tra le regioni a moderato rischio di contagio da Covid-19. Tradotto, zona gialla, come era già successo a metà dicembre 2020. Occhio, però, perché il significato di zona gialla è leggermente diverso da allora: in base alle regole stabilite dal Dpcm del 15 gennaio 2021, infatti, è attualmente vietato spostarsi tra regioni diverse indipendentemente dai colori, e dunque anche in zona gialla non è consentito effettuare spostamenti al di fuori dei confini regionali.
Cosa cambia, dunque, con il ritorno della Lombardia in zona gialla? Iniziamo col dire che da lunedì primo febbraio non è più valido il divieto di uscire dal proprio comune: gli spostamenti sono liberi sull'intero territorio regionale, sempre nel rispetto del coprifuoco notturno in orario dalle 22.00 alle 5.00 (con autocertificazione per giustificare la necessità degli eventuali spostamenti) e ovviamente non dimenticando l'obbligo di indossare la mascherina ovunque, sia al chiuso che all'aperto, in luoghi sia pubblici che privati (tranne che a casa propria e quando ci si trova in posti isolati insieme a conviventi; sono sempre esentati i bambini sotto ai 6 anni di età e chi sta svolgendo attività sportiva).
Tra le domande più frequenti in tema di spostamenti ci sono quelle relative alla possibilità di raggiungere le seconde case. Se tanto si è discusso sul fatto che si possa o meno andare in una seconda casa fuori regione, col risultato che è consentito solo in caso di rientro, ovvero se ci si era trasferiti in questa seconda casa prima del 14 gennaio 2021 (niente weekend al mare, dunque), qual è la regola per le seconde case nella stessa regione? Essendo nella zona gialla consentito muoversi liberamente solo all'interno dell'intero territorio regionale, è possibile raggiungere le seconde case, a patto che ci si rechi esclusivamente con il proprio nucleo familiare convivente e che le case in questione non siano abitate da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente. In ogni caso deve essere rispettato il coprifuoco a partire dalle 22.00.
Nella Lombardia in zona gialla è permesso svolgere attività motoria senza alcuna limitazione tra le 5.00 e le 22.00 entro i confini regionali, con obbligo di mascherina e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; per quanto riguarda l'attività sportiva, è consentita esclusivamente in forma individuale (restano vietati gli sport di contatto) e all'aperto, mantenendo una distanza interpersonale di due metri. Si possono dunque fare passeggiate in città, escursioni fuori città, andare in bicicletta, fare trekking: l'importante è non uscire dalla zona gialla ed evitare assembramenti. A proposito di sport, restano chiusi gli impianti sciistici, così come le palestre e le piscine.
La grande novità del ritorno in zona gialla riguarda il settore ristorazione: riaprono bar e ristoranti (così come pub, gelaterie, pasticcerie), con la possibilità di consumare cibi e bevande all'interno delle attività di ristorazione dalle 5.00 alle 18.00. La vendita con asporto di cibi e bevande è consentita fino alle 22.00, tranne che per i bar senza cucina per i quali l'asporto resta vietato oltre le 18.00 (per chi acquista da asporto è comunque sempre vietata la consumazione in prossimità dei locali). La consegna a domicilio sempre è consentita senza limiti di orario.
Col ritorno della Lombardia in zona gialla finalmente riaprono i musei: il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre, mentre teatri e cinema restano chiusi.
Infine, i negozi: così come avveniva in zona arancione, anche in zona gialla le attività commerciali possono aprire senza limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.