Blocco traffico a Torino dal 18 ottobre: i divieti, le strade percorribili e le esenzioni

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Torino, 18/10/2017.

In base alla nuova normativa antismog, adottata dalle regioni della Pianura Padana, a Torino è scattato da mercoledì 18 ottobre e fino a nuovi provvedimenti il blocco del traffico per tutti i veicoli diesel Euro 4 e inferiori.

ORARI DEL DIVIETO

Il divieto è valido tutti giorni della settimana (festivi compresi) dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per il traffico privato. Vige il divieto di circolazione dinamica per i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione diesel e di classe emissiva inferiore o uguale ad Euro 4,  tutti giorni della settimana (festivi compresi) dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30 alle 15.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 nelle giornate di sabato e festive.

TERRITORIO INTERESSATO, LE STRADE DOVE SI PUO' CIRCOLARE

Il territorio della Città di Torino interessato dal divieto di circolazione è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade: strada Aeroporto; corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario); via Ala di Stura (tratto corso Grosseto via Sospello); strada Altessano (tratto via Sansovino / via Druento) via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città); piazza Bengasi; via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza); via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio); corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine); via Felice Casorati; strada Cascinette strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom); strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania); via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene); strada Cuorgnè; corso Dogliotti; strada del Drosso; via Druento (tratto corso Scirea/strada Altessano); via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli); corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine ); via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi) piazza Carlo Giacomini; corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo) corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano); lungostura Lazio; sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi); corso Marche; corso Maroncelli; corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine); via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi); corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli); via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati); strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine); via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli); viale Puglia; piazza Rebaudengo; ponte Regina Margherita; piazzale Regina Margherita; corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine); corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord; via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita); via Richelmy; corso Romania; corso Sacco e Vanzetti; via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto); corso Settembrini; strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia); strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia); sottopasso Spezia; via Stampini; corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano); corso Traiano; corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano); corso Unità d’Italia; corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania); strada del Villaretto; bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto; tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.

VEICOLI PRIVATI ESENTATI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore privati non si applicano ai seguenti veicoli:
a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno;
b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0);
c) autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali; veicoli privati dei conduttori delle unità cinofile delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.F., dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata del proprio Comando/Ufficio;
d) taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
e) veicoli del car sharing;
f) autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 persone a bordo se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (carpooling)
g) macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera;
h) veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale”: “Motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; e. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;
“Motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli: a. attrezzati con scala; b. attrezzati con pompa; c. attrezzati con gru; d. attrezzati con pedana o cestello elevabile; e. attrezzati per mostra pubblicitaria; f. attrezzati con spazzatrici; g. attrezzati con innaffiatrici; h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i. attrezzati con saldatrici; j. attrezzati con scavatrici; k. attrezzati con perforatrici; l. attrezzati con sega; m. attrezzati con gruppo elettrogeno; n. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

i) i veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”: “Autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;
“Autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. autofunebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
j) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di domenica;
k) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc.;
l) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione e veicoli dei donatori di sangue con donatore a bordo purché munito dell’appuntamento certificato per la donazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario;
m) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
n) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia);
p) veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
q) veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l’assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro;
r) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
s) veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all’Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
t) veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiari luogo e orario dell’attività;
u) veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
v) veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti;
w) veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città;
x) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell’ente di appartenenza; l’interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall’azienda o ente di appartenenza;
y) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
z) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità; aa) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all’estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città, per l’arrivo e la partenza; bb) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri; cc) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali; dd) veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; ee) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco totale del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell’esonero; ff) veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; gg) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente; hh) veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività; ii) veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l’iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio. L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero.

L’inosservanza delle predette misure sarà punita ai sensi delle correlate normative di Legge

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Torino.

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