Torino, 14/04/2020.
Come anche in Lombardia e in Veneto, a seguito dell'ultimo decreto anti Coronavirus del presidente del Consiglio dei Ministri, anche la Regione Piemonte ha emanato un'ordinanza, valida fino al 3 maggio 2020, per precisare alcune modifiche e integrazioni valide su tutto il territorio regionale. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha firmato dunque l’ordinanza con la quale la regione prosegue con la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus.
In particolare, all'interno del testo completo dell'ordinanza anti-coronavirus in Piemonte, si specifica che tutte le regole in vigore in questo momento sono prorogate fino al 3 maggio. Restano chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.
L’ordinanza contiene anche una serie di raccomandazioni: è necessario accedere provvisti di mascherine nelle attività commerciali al chiuso e all'aperto (mercati) e su tutti i mezzi del trasporto pubblico anche non di linea; è prevista la rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro; inoltre, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità devono garantire un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari, membri delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, della Protezione civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.
Presso le attività produttive massimo utilizzo del lavoro agile, incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti della contrattazione collettiva, sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro, limitazione degli spostamenti all'interno e contingentamento dell'accesso agli spazi comuni. Di seguito tutte le precisazioni dell'ordinanza regionale in Piemonte rispetto a quella nazionale. Cosa chiude e cosa resta aperto? Cosa si può fare e cosa no?
Cosa è aperto e cosa è chiuso in Piemonte? Sospese le attività di commercio al dettaglio di libri e di vestiti per bambini e neonati. La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio è consentita esclusivamente all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero di altre attività commerciali non soggette a chiusura come i supermercati. L'ordinanza specifica anche che i mercati settimanali sono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento. Rimangono aperte le edicole, farmacie e parafarmacie e tabaccai.
Chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) può svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili. Sospese ancora le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Chiusi gli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia. Ancora chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza. Infine, chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Lea), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Vige ancora il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
È inoltre fato divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Vietato svolgere all'aperto attività ludica e ricreativa, nonchè attività motoria svolta anche singolarmente, se non entro i 200 metri dalla propria abitazione
Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanza della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.